[1]trattati ed interpretazione

[2]Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul dritto del mare convocata in base alla risoluzione 2750 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato in relazione al diritto del mare e alla natura ed all'estensione della giurisdizione dello Stato costiero e dello Stato di bandiera.

Testo vigente dal 20 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art8 · fonte su Normattiva