Allorche' un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile da un'autorita' di uno Stato contraente e a tal fine viene presentata una copia o un estratto di un atto di stato civile o un altro documento che riporti i cognomi e i nomi scritti negli stessi caratteri della lingua in cui l'atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno riprodotti letteralmente, senza modifica ne' traduzione. Saranno egualmente riprodotti i segni diacritici riportati da tali cognomi e nomi, anche se detti segni non esistono nella lingua in cui l'atto deve essere redatto.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;508~art2 · fonte su Normattiva