Allorche' un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile dalle autorita' di uno Stato contraente e a tale fine viene presentata una copia o un estratto di un atto di stato civile od un altro documento che riporti i cognomi ed i nomi scritti in caratteri diversi da quelli della lingua in cui l'atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno, senza alcuna traduzione, riprodotti per translitterazione nella massima misura possibile. Ove esistano norme raccomandate dall'Organizzazione Internazionale di Normalizzazione (ISO) tali norme dovranno essere applicate.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;508~art3 · fonte su Normattiva