Allorche' in due o piu' atti iscritti nei registri dello stato civile da parte di autorita' degli Stati contraenti una medesima persona e' indicata con cognomi e nomi differenti, le autorita' competenti di ogni Stato contraente adotteranno, se del caso, misure volte a eliminare le diversita'. A tal fine, le autorita' degli Stati contraenti potranno mettersi in contatto direttamente tra loro.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;508~art6 · fonte su Normattiva