Allorche' in due o piu' atti iscritti nei registri dello stato civile da parte di autorita' degli Stati contraenti una medesima persona e' indicata con cognomi e nomi differenti, le autorita' competenti di ogni Stato contraente adotteranno, se del caso, misure volte a eliminare le diversita'. A tal fine, le autorita' degli Stati contraenti potranno mettersi in contatto direttamente tra loro.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
