[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato.

[3]CONVENZIONE relativa all'indicazione dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile

[4]Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile, nell'intento di assicurare l'indicazione uniforme dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[5]ARTICOLO 1.

[6]La presente Convenzione si applica all'indicazione dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile, di ogni persona, quale che sia la sua cittadinanza. Essa non limita l'applicazione delle norme di diritto in vigore negli Stati contraenti relative alla determinazione dei cognomi e dei nomi. Essa non pregiudica in nulla i cambiamenti legalmente intervenuti nei cognomi e nei nomi dopo la redazione degli atti o documenti presentati per la formazione di un nuovo atto. Essa non impedisce che l'autorita' chiamata a formare un nuovo atto rettifichi in esso gli errori evidenti di redazione che deriverebbero, in relazione ai cognomi ed ai nomi, dagli atti e documenti presentati.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;508~art1 · fonte su Normattiva