[1]CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO E IL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA RELATIVA ALLA SOCIETA' EURODIF

[2]Il Governo della Repubblica francese, il Governo del Regno del Belgio, il Governo del Regno di Spagna, considerata l'importanza che essi attribuiscono allo sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, considerato che lo sviluppo dei programmi elettro-nucleari civili, in Europa e fuori dell'Europa, rende necessaria la creazione di importanti capacita' di arricchimento, considerata la collaborazione iniziata in questo settore nel quadro della societa' Eurodif, considerato che il Governo francese ha dato la sua assicurazione di portare a termine i lavori degli impianti di Tricastin di cui essi hanno approvato la costruzione, considerato il contributo che essi hanno gia' dato o sono disposti a dare al finanziamento di detta operazione, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I

[4]La presente Convenzione ha lo scopo di definire i diritti e gli obblighi degli Stati Parti della Convenzione che sono associati al capitale della societa' Eurodif, sia direttamente, sia indirettamente tramite persone giuridiche pubbliche o private che sono sotto la loro giurisdizione o sotto il loro controllo.

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;346~convenzione-arti · fonte su Normattiva