[1]Articolo XXIII

[2]Senza pregiudicare le disposizioni del precedente articolo XX, la presente Convenzione avra' termine alla data di scadenza della societa' Eurodif. Tuttavia, senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo XX, in caso di scioglimento di detta societa', la presente Convenzione scadra' alla data di detto scioglimento. In fede di che, i rappresentanti degli Stati contraenti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO A Parigi il 20 marzo 1980 in triplice esemplare nelle lingue francese, spagnola e fiamminga, i tre testi facendo ugualmente fede.

[4]Per il Governo della Repubblica francese Bruno DE LEUSSE DE SYON Per il Governo del Regno del Belgio Baron Paternotte DE LA VAILLEE Per il Governo del Regno di Spagna Miguel SOENO AZA

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;346~convenzione-artxxiii · fonte su Normattiva