[1]Articolo VI
[2]1. Gli azionisti pubblici stranieri della societa' Eurodif che sono sotto la giurisdizione degli Stati stranieri parti della presente Convenzione sono esentati dalle imposte sui redditi derivanti dalle loro partecipazioni nella societa' Eurodif o dalle somme messe a disposizione di detta societa' alle seguenti condizioni:
- a)le somme distribuite dalla societa' Eurodif come compenso delle partecipazioni pubbliche straniere al capitale di detta societa' sono esentate dalla ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 119-bis 2 del Codice generale delle imposte. Inoltre, non possono essere applicate a queste distribuzioni le disposizioni degli articoli 209-bis 1 e 223-sexies del Codice generale delle imposte relative al credito fiscale e alle ritenute d'acconto;
- b)gli interessi dei prestiti o anticipi concessi a detta societa' dai suoi azionisti pubblici stranieri sono esentati dal prelievo (fiscale) obbligatorio e, se del caso, dalla ritenuta alla fonte previsti dagli articoli 125-A III e 119-bis 1 del Codice generale delle imposte. 2. Gli azionisti pubblici stranieri della societa' Eurodif hanno la possibilita' di riportare in patria i loro dividendi e, alla scadenza dei termini contrattuali, le anticipazioni, i prestiti concessi, nonche' gli interessi spettanti.
Testo vigente dal 21 luglio 1984
