La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione di altre Convenzioni delle quali uno o piu' Stati contraenti sono o saranno parti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione. Gli Stati contraenti tuttavia dovranno astenersi dal concludere altre convenzioni in materia, incompatibili con le disposizioni della presente Convenzione, tranne che per ragioni particolari derivanti da vincoli regionali o altri; quali che siano le disposizioni di dette Convenzioni, gli Stati contraenti si impegnino a riconoscere, in virtu' della presente Convenzione, i divorzi e le separazioni personali ottenuti in Stati contraenti che non siano parti di tali convenzioni.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art18 · fonte su Normattiva