da seguire concernente la nullita' di un trattato, la sua estinzione, il ritiro di una parte o la sospensione dell'applicazione del trattato. 1. La parte che, in base alle disposizioni della presente Convenzione, invochi sia un vizio del suo consenso ad essere vincolata da un trattato, sia un motivo per contestare la validita' di un trattato, porvi fine, ritirarsene, o sospenderne l'applicazione, deve notificare la sua aspirazione alle altre parti. La notifica deve indicare la misura prevista nei confronti del trattato e le ragioni di quest'ultima. 2. Qualora nessuna parte abbia formulato obiezioni dopo un periodo di tempo che, tranne che in casi di particolare urgenza, non puo' essere inferiore a tre mesi, a decorrere dal ricevimento della notifica, la parte che ha effettuato la notifica puo' prendere, secondo le modalita' di cui all'articolo 67, il provvedimento da essa previsto. 3. Se tuttavia una obiezione sia stata sollevata da un'altra parte, le parti dovranno ricercare una soluzione con i mezzi indicati all'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite. 4. La notifica o l'obiezione formulate da una organizzazione internazionale sono disciplinate dalle regole di detta Organizzazione. 5. Nulla nei paragrafi precedenti pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi disposizione in vigore tra di loro relativa alla composizione delle controversie. 6. Senza pregiudizio dell'articolo 45, il fatto che uno Stato o una organizzazione internazionale non abbiano inviato la notifica di cui al paragrafo 1 non impedisce loro di effettuare detta notifica in risposta ad una altra parte che richieda l'attuazione del trattato o che adduca la sua violazione.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art65 · fonte su Normattiva