Ciascuno Stato contraente potra', al piu' tardi al momento della ratifica o dell'adesione, riservarsi il diritto:

  • 1)di non riconoscere un divorzio o una separazione personale fra due coniugi che, nel momento in cui e' stato ottenuto, erano solo suoi cittadini, qualora sia stata applicata una legge diversa da quella prevista dal suo diritto internazionale privato, a meno che detta applicazione non abbia portato allo stesso risultato che se si fossero osservate le norme di quest'ultimo:
  • 2)di non riconoscere un divorzio fra due coniugi se, nel momento in cui fu ottenuto, entrambi avevano la loro residenza abituale in Stati che non prevedevano il divorzio. Uno Stato che fa uso della riserva prevista nel presente paragrafo non potra' rifiutare il riconoscimento per applicazione dell'articolo 7.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art19 · fonte su Normattiva