Qualora il convenuto sia comparso nella procedura, le autorita' dello Stato nel quale e' richiesto il riconoscimento di un divorzio o di una separazione personale saranno vincolate dalle constatazioni di fatto sulle quali si e' basata la competenza. Il riconoscimento del divorzio o della separazione personale non potra' essere rifiutato:

  • a)sia che la legge interna dello Stato nel quale tale riconoscimento e' richiesto non permetta il divorzio o secondo i casi la separazione personale per i medesimi fatti;
  • b)sia che sia stata applicata una legge diversa da quella applicabile secondo i principi di diritto internazionale privato di questo Stato. Fatto salvo quanto eventualmente necessario per l'applicazione di altre disposizioni della presente Convenzione, le autorita' dello Stato nel quale e' richiesto il riconoscimento di un divorzio o di una separazione personale, non possono procedere ad alcun esame di merito della decisione.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art6 · fonte su Normattiva