Ciascuno Stato contraente puo' rifiutare il riconoscimento di un divorzio o di una separazione personale se cio' e' incompatibile con una precedente decisione relativa allo stato matrimoniale dei coniugi pronunciata nello Stato in cui il riconoscimento e' richiesto o da esso riconosciuta o che soddisfi le condizioni del riconoscimento in tale Stato.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art9 · fonte su Normattiva