Ciascuno Stato contraente puo' rifiutare il riconoscimento di un divorzio o di una separazione personale se cio' e' incompatibile con una precedente decisione relativa allo stato matrimoniale dei coniugi pronunciata nello Stato in cui il riconoscimento e' richiesto o da esso riconosciuta o che soddisfi le condizioni del riconoscimento in tale Stato.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
