Qualora una separazione personale, che sia conforme alle disposizioni della presente Convenzione, sia stata tramutata in divorzio nello Stato di origine, il riconoscimento del divorzio non potra' essere rifiutato per il motivo che le condizioni previste agli articoli 2 o 3 non erano piu' soddisfatte al momento della domanda di divorzio.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
