[1]Controversie

[2]1. Qualora sorga fra due o piu' Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, dette Parti si consulteranno per comporre la controversia attraverso negoziato, inchiesta, mediazione conciliazione, arbitrato, ricorso a enti regionali, con mezzi giudiziari o altri mezzi pacifici di loro scelta. 2. Qualunque controversia di tale genere che non sara' stata composta con i mezzi previsti al paragrafo 1 sara' sottoposta, su richiesta di una delle Parti alla controversia, alla Corte internazionale di Giustizia.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art31 · fonte su Normattiva