[1]delle controversie

[2]Le Parti regolano qualsiasi controversia fra di esse per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato, di regolamento giudiziario, di ricorso ad organismi o accordi regionali o attraverso altri mezzi pacifici di loro scelta.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art14 · fonte su Normattiva