[1]delle controversie
[2]Le Parti regolano qualsiasi controversia fra di esse per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato, di regolamento giudiziario, di ricorso ad organismi o accordi regionali o attraverso altri mezzi pacifici di loro scelta.
Testo vigente dal 28 settembre 2012
