1. Se sorge tra due o piu' Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le suddette Parti si consulteranno per definire questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta. 2. Qualsiasi controversia di questo tipo che non sia stata regolata con i mezzi previsti al paragrafo 1 sara' sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
