dei contenziosi ad un Tribunale Arbitrale Internazionale Il Gruppo, su istanza del Governo, sottoporra' al tribunale arbitrale internazionale i contenziosi: (a) che insorgono per danni provocati dal Gruppo; (b) relativi a qualunque altra responsabilita' non contrattuale del Gruppo; (c) che riguardano un qualsiasi membro del personale o esperto del Gruppo, ed in cui la persona interessata possa rivendicare l'immunita' dalla giurisdizione ai sensi del presente Accordo, gualora l'immunita' non sia stata revocata.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art20 · fonte su Normattiva