Nel caso in cui il Gruppo stipuli un contratto (che non sia un contratto concluso in base alle norme sul personale) con una persona residente nel Regno Unito o con un organismo registrato o che abbia la sua sede d'affari principale nel Regno Unito ed esprima i termini del contratto in uno strumento formale, tale strumento comprendera' la clausola di arbitrato in base alla quale i contenziosi derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto possono, su richiesta di una delle parti, essere sottoposti da arbitrato privato.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art19 · fonte su Normattiva