Art. 19 (Gruppo di studio internazionale sulla gomma)
Nel caso in cui il Gruppo stipuli un contratto (che non sia un contratto concluso in base alle norme sul personale) con una persona residente nel Regno Unito o con un organismo registrato o che abbia la sua sede d'affari principale nel Regno Unito ed esprima i termini del contratto in uno strumento formale, tale strumento comprendera' la clausola di arbitrato in base alla quale i contenziosi derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto possono, su richiesta di una delle parti, essere sottoposti da arbitrato privato.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
