' degli archivi (1) Gli archivi del Gruppo saranno inviolabili. Il termine "archivi" comprende tutti gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, le fotografie, i film e le registrazioni che appartengono a o sono di proprieta del Gruppo e tutte le informazioni in essi contenute. (2) L'ubicazione degli archivi sara' comunicata al Governo dal Segretario Generale, che informera' il Governo anche di tutti i cambiamenti al riguardo.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art4 · fonte su Normattiva