' dalla giurisdizione (1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, il Gruppo godra' dell'immunita' dalla giurisdizione e dal processo esecutivo, tranne: (a) nella misura in cui il Gruppo vi rinunci in un caso particolare. Si considerera' che il Gruppo abbia rinunciato all'immunita', se, dopo aver ricevuto una richiesta di rinuncia all'immunita' per un caso particolare da una delle parti al procedimento o dalla persona o ente presso il quale e' in corso il procedimento, il Gruppo non abbia comunicato, entro 15 giorni dalla data di ricezione, di non rinunciare a detta immunita; (b) nel caso in cui una parte terza abbia intentato un'azione civile per danni dovuti ad un incidente provocato da un veicolo appartenente a o guidato per conto del Gruppo, ovvero nel caso di una violazione al codice stradale in cui e' coinvolto tale veicolo; (c) nel caso in cui si debba applicare e far rispettare un lodo arbitrale, ai sensi degli articoli 19 o 20 del presente Accordo; (d) nel caso di sequestro, per ordine del tribunale, di stipendi, salari o altri emolumenti che il Gruppo deve ad un funzionario del Gruppo. (2) Ferme restando le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, le proprieta' ed i beni del Gruppo, ovunque siano ubicati, saranno immuni da qualunque forma di vincolo amministrativo o giudiziario provvisorio, quale la requisizione, la confisca, l'espropriazione o il sequestro, nella misura in cui cio' possa essere temporaneamente necessario in relazione alla prevenzione ed all'indagine di incidenti in cui sono coinvolti veicoli di proprieta' del Gruppo o guidati per suo conto.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art5 · fonte su Normattiva