Art. 8 (Gruppo di studio internazionale sulla gomma)
dai dazi doganali (1) I beni la cui importazione o esportazione e' necessaria per l'esercizio delle attivita' ufficiali del Gruppo saranno esenti da tutti i dazi doganali e da altre imposte (ad eccezione dei pagamenti effettuati per i servizi), nonche' da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni o sulle esportazioni. (2) Al Gruppo sara' concesso il rimborso del dazio doganale e dell'imposta sul valore aggiunto pagati sulle importazioni di idrocarburi da esso acquistati e necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
