dai dazi doganali (1) I beni la cui importazione o esportazione e' necessaria per l'esercizio delle attivita' ufficiali del Gruppo saranno esenti da tutti i dazi doganali e da altre imposte (ad eccezione dei pagamenti effettuati per i servizi), nonche' da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni o sulle esportazioni. (2) Al Gruppo sara' concesso il rimborso del dazio doganale e dell'imposta sul valore aggiunto pagati sulle importazioni di idrocarburi da esso acquistati e necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art8 · fonte su Normattiva