dalle imposte (1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, il Gruppo, le sue proprieta' ed il suo reddito saranno esenti da tutte le imposte dirette. Le imposte dirette comprendono le imposte sui redditi, sugli utili sul capitale, l'imposta sulle societa' e le tasse municipali che gravano sui locali del Gruppo, ad eccezione della quota che, come nel caso delle rappresentanze diplomatiche, si riferisce ai versamenti effettuati per servizi specifici. Le tasse municipali saranno in prima istanza pagate dal Governo e la quota che si riferisce ai versamenti per servizi specifici sara' recuperata dal Gruppo. (2) Al Gruppo sara' concesso il rimborso del bollo automobilistico e dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta per l'acquisto di nuove automobili di fabbricazione del Regno Unito e, nei casi in cui sia facilmente identificabile, l'imposta sul valore aggiunto corrisposta per le forniture di beni e servizi di notevole valore, necessari per le attivita' ufficiali del Gruppo. A tale riguardo, le richieste di rimborso sono previste solo per i beni ed i servizi ricorrenti, o che comportino notevoli quantita' di beni o spese ingenti, come l'arredamento dei locali del Gruppo. Non e' previsto il rimborso per i beni o i servizi nei casi in cui il valore di tali beni o servizi non corrisponda ad un totale di 100 o piu' sterline.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art7 · fonte su Normattiva