DEI PAESI NON MEMBRI La Banca incoraggera'e facilitera' la piu' completa cooperazione e partecipazione alle proprie attivita' da parte di altri Stati regionali e non regionali che siano membri delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle sue agenzie specializzate, ovvero dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e che possano far progredire i suoi scopi; essa adottera' altresi' tutte quelle misure che, ai sensi del presente Accordo, riterra' opportune al fine di promuovere detta cooperazione e partecipazione.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art4 · fonte su Normattiva