Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980
Art. 4 (Accordo)
[1]- Condizioni di ammissione
[2]Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:
- a)Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e
- b)Ogni organizzazione intergovernativa di integrazione economica regionale che eserciti competenze nei settori di attivita' del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
