1. Per perseguire in maniera duratura in proprio fine statutario di promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale nei paesi dell'Europa Centrale ed Orientale nonche' di agevolarne la transizione verso forme di economia di mercato, la Banca assiste i paesi membri beneficiari nell'attuare riforme economiche settoriali e strutturali, tra cui i processi di demonopolizzazione, decentralizzazione e privatizzazione, al fine di aiutare l'internazionalizzazione delle loro economie nei seguenti modi: (i) promuovendo, attraverso l'opera di investitori privati e di altri investitori interessati, la creazione, il miglioramento e l'espansione dell'attivita' nel settore produttivo, concorrenziale e privato, in particolare delle piccole e medie imprese; (ii) mobilizzando i capitali interni ed esteri e le capacita' imprenditoriali per i fini descritti in (i); (iii) incoraggiando gli investimenti produttivi, anche nei settori finanziario e dei servizi, e quelli nelle infrastrutture connesse, dove cio' sia necessario per sostenere l'iniziativa privata e imprenditoriale, contribuendo in tal modo a creare un ambiente concorrenziale e ad elevare la produttivita', il livello di vita e le condizioni di lavoro; (iv) fornendo assistenza tecnica per la preparazione, il finanziamento e la realizzazione di importanti progetti, sia isolati che inseriti nel contesto di specifici programmi di investimento; (v) stimolando e incoraggiando lo sviluppo dei mercati dei capitali; (vi) sostenendo progetti sani ed economicamente fattibili che interessino piu' di un paese membro beneficiario; (vii) promuovendo, in tutte le sue attivita' uno sviluppo sostenibile e sano dal punto di vista ambientale; e (viii) assumendo ogni altra iniziativa e fornendo ogni altro servizio che possa agevolare tali funzioni. 2. Nell'adempimento di tali funzioni, la Banca deve operare in materia in stretta cooperazione con tutti i suoi membri, e nei modi che ritenga opporuni nell'ambito delle modalita' fissate dal presente Statuto, con il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Internazionale e la Ricostruzione Internazionale, la Societa' Finanziaria Internazionale, l'Agenzia Multilaterale per la Garanzia e gli Investimenti, e l'Organizzazione per la cooperazione Economica e lo Sviluppo; deve altresi' cooperare con le Nazioni Unite e le sue Agenzie specializzate ed enti collegati, nonche' con ogni altra entita', pubblica e privata impegnata nello sviluppo economico e negli investimenti nei paesi dell'Europa Centrale ed Orientale.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art2 · fonte su Normattiva