[1]Articolo VIII

[2]La Commissione avra' personalita' giuridica e godra' nel territorio di ogni Stato Parte della capacita' giuridica necessaria per svolgere le sue funzioni e raggiungere gli scopi della presente Convenzione. I privilegi e le immunita' di cui godranno la Commissione ed il suo personale sul territorio di uno Stato Parte verranno determinati mediante un accordo tra la Commissione e lo Stato Parte interessato.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artviii · fonte su Normattiva