[1]ed immunita'

[2]1. Il Consiglio ha personalita' giuridica. In particolare, esso ha capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni immobili e mobili nonche' di stare in giudizio. 2. Nel territorio di ciascun Stato Membro e nei termini compatibili con l'ordinamento giuridico di quest'ultimo, il Consiglio e' esonerato dalla imposizione sugli averi, sui redditi e sui beni per quanto necessario ai fini dello svolgimento delle sue funzioni in forza del presente accordo. 3. Nel territorio di ciascun Membro, il Consiglio beneficia delle agevolazioni di cambio necessarie allo svolgimento delle sue funzioni in forza del presente accordo. 4. Lo statuto, i privilegi e le immunita' del Consiglio sul territorio del governo ospitante sono disciplinate da una convenzione di stabilimento tra il governo ospitante ed il Consiglio.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art16 · fonte su Normattiva