e immunita'
- a)In ciascun paese partecipante vengono concesse al Consiglio tutte le agevolazioni di cambio necessarie all'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtu' del presente Accordo.
- b)Il Consiglio ha personalita' giuridica. Esso ha in particolare la capacita' di stipulare, di acquistare e di allineare beni mobili e immobili nonche' di stare in giudizio.
- c)In ciascun paese partecipante il Consiglio fruisce, per quanto la legislazione in vigore in tale paese lo consenta, degli esoneri fiscali sui suoi averi, redditi ed altri beni, che possono essere necessari per l'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtu' del presente Accordo.
- d)Il paese membro sul cui territorio e' situata la sede del Consiglio (in appresso denominato il "paese membro ospitante") conclude con il Consiglio, appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, un accordo da approvare da parte del Consiglio, concernente lo statuto, i privilegi e le immunita' del Consiglio, del suo Presidente esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li induce ad effettuare sul territorio del paese membro Ospitante.
- e)L'accordo di cui al paragrafo d) e' indipendente dal presente Accordo. Esso stipula le condizioni alle quali prende fine.
- f)Il paese membro ospitante esonera da ogni imposizione fiscale le retribuzioni pagate dal Consiglio agli impiegati che non sono cittadini di tale paese.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
