[1]Articolo XI

[2]La Commissione cerchera' di cooperare con le Parti Contraenti che possono esercitare la giurisdizione nelle aree marine adiacenti all'area cui si applica la presente Convenzione per quanto attiene alla conservazione di qualsiasi classe o classi di specie affini che si attui sia entro dette aree sia nell'area cui si applica la presente Convenzione, al fine di armonizzare le disposizioni relative alla conservazione adottate riguardo a dette classi.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxi · fonte su Normattiva