[1]Articolo X

[2]1. La Commissione attirera' l'attenzione di qualsiasi Stato che non sia Parte alla presente Convenzione su qualsiasi attivita' intrapresa dai suoi cittadini o imbarcazioni che, a giudizio della Commissione, incida sull'attuazione degli obiettivi della presente Convenzione. 2. La Commissione attirera' l'attenzione di tutte le Parti Contraenti su qualsiasi attivita' che, a giudizio della Commissione, incida sull'attuazione da parte di una Parte Contraente degli obiettivi della presente Convenzione, ovvero sul rispetto da parte di detta Parte Contraente dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artx · fonte su Normattiva