[1]Articolo XII

[2]1. Le decisioni della Commissione su questioni di sostanza verranno adottate all'unanimita'. La decisione se una questione sia o meno di sostanza verra' trattata con le procedure che regolano una questione di sostanza. 2. Le decisioni su questioni diverse da quelle citate al precedente paragrafo 1 verranno adottate a maggioranza semplice dei membri della Commissione presenti e votanti. 3. Nell'esame da parte della Commissione di un qualsiasi argomento che richieda una decisione dovra' chiarirsi se una organizzazione regionale d'integrazione economica prendera' parte all'adozione di detta decisione e, in caso positivo, se anche uno qualsiasi dei suoi Stati membri vi prendera' parte. Il numero di Parti Contraenti che vi prenderanno parte a queste condizioni non dovra' essere superiore al numero degli Stati membri dell'organizzazione regionale d'integrazione economica che sono membri della Commissione. 4. Nell'adozione delle decisioni, in ottemperanza al presente Articolo, un'organizzazione regionale di integrazione economica disporra' di un solo voto.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxii · fonte su Normattiva