[1]Articolo XX

[2]1. I membri della Commissione forniranno annualmente alla Commissione ed al Comitato Scientifico, dati ed informazioni statistiche, biologiche e d'altra natura che possano essere richiesti dalla Commissione e dal Comitato Scientifico nell'espletamento delle proprie funzioni. 2. I membri della Commissione forniranno, nei modi e tempi richiesti, informazioni circa le loro attivita' di prelievo, incluse le aree e le imbarcazioni per la pesca, cos da permettere la compilazione di statistiche attendibili sul pescato e sugli sforzi compiuti. 3. I membri della Commissione forniranno alla Commissione, nei tempi prescritti, informazioni sui provvedimenti presi per attuare le misure di conservazione adottate dallaCommissione. 4. I membri della Commissione convengono che in ogni loro attivita' di prelievo si dovranno utilizzare le possibilita' di raccogliere i dati necessari per valutare l'impatto del prelievo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxx · fonte su Normattiva