[1]Articolo XXI

[2]1. Ciascuna Parte Contraente adottera', nell'ambito della propria competenza, misure adeguate per assicurare la osservanza delle disposizioni contenute nella presente Convenzione e delle disposizioni sulla conservazione adottate dalla Commissione, che la Parte e tenuta a rispettare in conformita' all'Articolo IX della presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte Contraente trasmettera' alla Commissione informazioni sulle misure adottate in ottemperanza al precedente paragrafo, ivi inclusa l'impostazione di sanzioni per qualsiasi violazione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxxi · fonte su Normattiva