[1]Articolo XVI

[2]1. La prima riunione del Comitato Scientifico dovra' tenersi entro 3 mesi dalla prima riunione della Commissione. Successivamente il Comitato Scientifico si riunira' tanto spesso quanto sara' necessario per l'espletamento delle proprie funzioni. 2. Il Comitato Scientifico adottera' ed emendera', a seconda del caso, le proprie norme di procedura. Dette norme e ogni loro emendamento verranno approvati dalla Commissione. Esse comprenderanno anche le procedure per la presentazione delle relazioni di minoranza. 3. Il Comitato Scientifico potra' istituire, su approvazione della Commissione, quegli organismi sussidiari che si renderanno necessari per espletare le sue funzioni.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxvi · fonte su Normattiva