[1]Articolo XXXIII

[2]1. La presente Convenzione i cui testi, in inglese, francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, verra' depositata presso il Governo Australiano, che ne trasmettera' copie autenticate a tutte le Parti firmatarie e aderenti. 2. La presente Convenzione verra' registrata dal Depositario, in ottemperanza all'Art. 102 della Carta delle Nazioni Unite Fatto a Canberra questo ventesimo giorno di maggio 1980. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxxxiii · fonte su Normattiva