[1]Articolo XXXII

[2]Il Depositario notifichera' a tutte le Parti Contraenti quanto segue:

  • a)la firma della presente Convenzione ed il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
  • b)la data di entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni emendamento alla stessa.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxxxii · fonte su Normattiva