[1]Articolo XXXII
[2]Il Depositario notifichera' a tutte le Parti Contraenti quanto segue:
- a)la firma della presente Convenzione ed il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
- b)la data di entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni emendamento alla stessa.
Testo vigente dal 28 gennaio 1989
