Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facolta' di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilita', a nome e per conto dello Stato.

Testo vigente dal 28 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-01-20;2~art2 · fonte del testo