Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvedera' mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Testo vigente dal 28 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-01-20;2~art3 · fonte del testo