Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1956 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-55 per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario delle zone che saranno determinate con decreto del Ministro per la algricoltura e le foreste d'intesa col Ministro per il tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-25;838~art3 · fonte del testo