Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1956 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-55 per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario delle zone che saranno determinate con decreto del Ministro per la algricoltura e le foreste d'intesa col Ministro per il tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;838~art3 · fonte del testo