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Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-55 per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario delle zone che saranno determinate con decreto del Ministro per la algricoltura e le foreste d'intesa col Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;838~art3 · fonte del testo