Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente razionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889; modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato. Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1960 tutte le agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.
Testo vigente dal 5 marzo 1960
