Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente razionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889; modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato. Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1960 tutte le agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.

Testo vigente dal 5 marzo 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-02-19;88~art1 · fonte del testo