A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. 1 2 3 ((Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio)). L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976, N.850 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 1977, N.29. 2 3 4 Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. 5

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 giugno 1972, n.267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n.485

1

con decorrenza dal 1 luglio 1972

Il D.L. 30 giugno 1972, n.267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n.485 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' elevato a lire 18.000."

D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 25.000 mensili. Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 e' elevato a L. 25.000."

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1975

Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 38.000 mensili. Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili"

D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n.29

4

Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n.29 ha disposto (con l'art. 3-bis comma 5) che " Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, e' abrogato, fermi restando i limiti di reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto."

D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33

5

Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160."

Testo vigente dal 31 marzo 2006

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