A decorrere dal 1 gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni, per l'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 maggio 1970, n.381

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La L. 26 maggio 1970, n.381 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, e' elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed e' interamente destinato all'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826."

Testo vigente dal 8 luglio 1970

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1968 al 8 luglio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 maggio 1970, n.381

    La L. 26 maggio 1970, n.381 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, e' elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed e' interamente destinato all'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;388~art1 · fonte del testo