Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro verranno indicate le Province nelle quali il prefetto, sentito l'intendente di finanza e il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e' autorizzato a determinare i Comuni dove potra' essere concessa la rateazione prevista dall'articolo precedente. La rateazione e' disposta da un Comitato avente sede in ciascun capoluogo di provincia e composto dal prefetto, che lo presiede, dall'intendente di finanza, dal direttore dell'Ufficio provinciale dei contributi unificati e dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Le mansioni di segretario saranno espletate da un funzionario di prefettura.

Testo vigente dal 12 settembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-25;1014~art2 · fonte del testo