In ognuna delle suddette Province e' istituita una Commissione composta del prefetto che la presiede, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'intendente di finanza. La Commissione, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilita' dei fondi assegnati alla Provincia, determina i criteri di massimi da seguire nella concessione dei sussidi, avuto riguardo alla necessita' di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subito il maggiore danno, ed in genere, all'opportunita' di graduare l'entita' dell'intervento secondo lo stato di depressione della economia agricola della zona. La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che la entita' del danno subito dall'azienda, compreso quello relativo ai frutti pendenti, ne abbia gravemente compromesso l'efficienza produttiva. La Commissione esprime inoltre il suo preventivo parere su ogni singola concessione.

Testo vigente dal 20 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;985~art2 · fonte del testo