Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al precedente art. 1 saranno presentate, nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, il quale istruitele, le trasmettera' alla segreteria dei Comitato previsto nei precedente art. 2.

Testo vigente dal 12 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-25;1014~art3 · fonte del testo