Restano salvi i rapporti tributari gia' definiti anche ne relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme gia' pagate.
Testo vigente dal 1 agosto 1961
Restano salvi i rapporti tributari gia' definiti anche ne relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme gia' pagate.
Testo vigente dal 1 agosto 1961
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Secondo l'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, - in tal senso già, del resto, interpretato pacificamente nella giurisprudenza ordinaria, e dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 1968 - le agevolazioni fiscali dalla legge stessa previste per la costruzione di ospedali, caserme, scuole ed altri particolari categorie di edifici, si applicano anche ai rapporti sorti prima della entrata in vigore della legge, purché non ancora definiti. Resta, escluso, però, anche per questi ultimi, il diritto alla ripetizione del tributo già pagato.
Art. 3 cost. · Art. 5 Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e relativa all'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, che, nell'attribuire una portata retroattiva ai benefici fiscali e tributari introdotti per alcune categorie di costruzioni edilizie, estende tali benefici, oltre che alle costruzioni ancora in corso, anche a quelle già ultimate rispetto alle quali non sia intervenuta la definizione del rapporto tributario, ma limita tale efficacia retroattiva con il divieto di rimborso delle somme già versate. Infatti, la limitazione alla efficacia retroattiva dei benefici fiscali e tributari concessi, che opera nel senso di negare ai contribuenti che abbiano già anticipato il versamento dell'imposta la possibilità di fruire dei benefici in questione, viene indubbiamente a porre gli stessi in una situazione diversa rispetto a tutti gli altri contribuenti, ma non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto risponde ad una valutazione, che può ritenersi non irrazionale, delle varie esigenze che sorgono dal fatto stesso della eccezionale portata attribuita ai benefici, nell'intento di stabilire in quale misura tale sacrificio possa gravare sulla finanza statale e locale senza risultare sproporzionato rispetto ai vantaggi assicurati ai contribuenti.
Art. 3 cost. · Art. 5 Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-07-19;659~art5 · fonte su Normattiva