Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarita' formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980. Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, ne' delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.
Testo vigente dal 27 dicembre 1980
