Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarita' formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980. Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, ne' delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.

Testo vigente dal 27 dicembre 1980

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 539/1987

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1987

    Nella regolamentazione delle leggi di sanatoria tributaria, nella specie finalizzata alla realizzazione del miglior funzionamento della riforma tributaria, anche evitando il numeroso contenzioso per cause di minore importanza, e` riconosciuta al legislatore la necessaria discrezionalita` anche per quanto riguarda le somme gia` corrisposte delle quali, non irragionevolmente, viene disposta l'irripetibilita`. Peraltro, le situazioni tributarie gia` esaurite, potendo non essere assimilate a quelle ancora pendenti, giustificano una differente disciplina onde non e` violato il principio di eguaglianza. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art.3 Cost. - dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882 che ai fini della sanatoria di irregolarita` formali e infrazioni minori esclude il rimborso di imposte pagate prima della sua entrata in vigore).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;882~art1 · fonte su Normattiva