Le agevolazioni tributarie dell'articolo 49 sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, hanno acquistato fabbricati da adibire a scuole. Restano salvi i rapporti tributari gia' definiti, anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme gia' pagate.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art61 · fonte su Normattiva